STATUTO SOCIALE


Articolo. 1
Costituzione
E' costituita l'associazione "Acquamarina".

Articolo 2
Sede Sociale
L'Associazione ha sede in Sassari presso via Savoia 18/Q

Articolo 3
Scopi sociali
La suddetta Associazione intende perseguire i seguenti scopi:
- Contribuire alla crescita culturale e civile di quanti si accostano all'ambiente marino nel rispetto dell'habitat e delle tradizioni che il lavoro e la vita sul mare hanno tramandato.
- Educare ad un' approccio di un ambiente marino che non sia viziato da una mentalità consumistica.
- Studiare tutti i problemi inerenti la vita del mare sotto il profilo sportivo, tecnico, scientifico, storico, giuridico e del costume.
- Promuovere e favorire lo sviluppo delle attività subacquee con autorespiratore ai fini di diletto, studio, arricchimento culturale nei confronti del mare, l'attività di fotografia e video ripresa subacquea e terrestre, l'archeologia e la speleologia subacquea, la difesa e la tutela dell'ambiente marino, la conoscenza della biologia marina, le attività nautiche, le conoscenze teorico pratiche connesse alle attività sopracitate.
- Svolgere, ove possibile, compiti di protezione civile collaborando con gli organismi competenti e le forze istituzionali preposte alla sicurezza e al salvataggio della vita in mare.
- Operare in tutte le altre attività connesse e derivanti da quelle sopracitate, nei limiti fissati dai rispettivi regolamenti.
Tali attività si intendono senza scopo di lucro.

Articolo 4
Affiliazioni
L'associazione si intende libera, autonoma e svincolata da ogni federazione, associazione, affiliazione, organizzazione, società, nazionale e internazionale di qualsiasi natura.

Articolo 5
Anno sociale e finanziario
L'anno sociale e finanziario ha inizio il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre

Articolo 6
Durata dell'associazione
La durata dell'associazione è illimitata salvo diversa decisione dell'assemblea.

Articolo 7
Patrimonio dell'associazione
Il patrimonio dell'associazione è costituito:
a) dalle quote associative;
b) dai contributi versati dai soci sia volontariamente che nelle misure che saranno determinate dall'Assemblea dei soci;
c) che eventuali contributi sia pubblici che privati;
d) da eventuali premi di spettanza;
e) da eventuali lasciti o donazioni;
f) da ogni eventuale entrata che ne concorra a incrementare l'attività sociale.

Articolo 8
Patrimonio
Il patrimonio dell'associazione si intende autonomo e distinto da quello dei singoli associati.
In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio verrà destinato secondo le decisioni dell'assemblea dei soci.

Articolo 9
Categorie soci
I soci si distinguono nelle seguenti categorie:
SOCI FONDATORI: sono soci fondatori quelli che si sono resi promotori della costituzione dell'associazione.
Pagano le quote sociali, hanno diritto a voto nelle assemblee e sono eleggibili a cariche sociali,
Il titolo di socio fondatore é esclusivamente onorifico, le prerogative sono uguali a quelle dei soci ordinari.
SOCI ORDINARI: pagano la tassa di ammissione e le quote sociali.
Se di età superiori a 18 anni hanno diritto a voto nelle assemblee e sono eleggibili a cariche sociali. Sono ammessi dal Consiglio Direttivo.
Gli aspiranti soci ordinari devono far domanda per essere ammessi a far parte dell'Associazione. La domanda di ammissione deve portare la firma di due soci presentatori. Per i giovani di età inferiore a 18 anni è richiesta anche la firma di chi esercita la patria potestà. Le domande vengono esaminate dal Consiglio Direttivo e accettate a sua discrezione e insindacabile giudizio e senza che ne debba essere motivata ragione all'interessato.
SOCI SIMPATIZZANTI sono ammessi con quota sociale ridotta, senza diritto di voto ne di intervento alle assemblee. Inoltre non possono partecipare all'attività di immersione.
SOCI ONORARI sono persone o Enti che per l'attività di promozione a favore dell'Associazione sono ammessi con deliberazione dell'Assemblea dei soci per il periodo di un anno sociale nel quale possono convertirsi in soci ordinari, non pagano la quota associativa e non hanno diritto di voto.

Articolo 10
Recessione e radiazione del socio
Ciascun socio può recedere dall'Associazione o essere radiato secondo le norme del presente statuto.
La qualifica di socio si perde:
a) per dimissioni scritte al consiglio direttivo;
b) per morosità nel pagamento della quota annuale, fermo restando l'addebito del versamento;
c) per radiazione deliberata dal collegio dei probiviri;

Articolo 11
Al socio dimissionario non verrà rimborsata la quota di iscrizione dell'anno in corso ne parte di essa

Articolo 12
Il socio colpito dal provvedimento di radiazione potrà ricorrere al consiglio direttivo

Articolo 13
Il socio moroso nei confronti dell'associazione è automaticamente espulso con delibera del Consiglio Direttivo.

Articolo 14
Inosservanza di Statuto e Regolamenti
Il socio di qualsiasi categoria che non osserva lo statuto ed il regolamento, non si adegua alle disposizioni del Consiglio Direttivo, nuoccia al decoro, agli interessi, alla vita dell'associazione, ne comprometta il suo buon nome, tenga condotta incivile o danneggi un consocio o si renda comunque indesiderabile per il comportamento, potrà essere deferito al collegio dei probiviri per i provvedimenti del caso.
All'associazione è riservato il diritto di pretendere dal socio espulso l'eventuale risarcimento dei danni da esso arrecati.

Articolo 15
Quote Sociali
Le quote sociali vengono sottoposte all'approvazione dell'assemblea generale dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

Articolo 16
Responsabilità dell'Associazione
L'Associazione declina ogni e qualsiasi responsabilità per incidenti di ogni specie che possono accadere ai soci o a qualsiasi altra persona che venga a trovarsi in sede o nelle sue pertinenze, che faccia uso delle attrezzature sociali.
Articolo 17
Aumento quote sociali
Nel caso di aumento di quote sociali o di contributi straordinari obbligatori deliberati dalle assemblee, i soci che non intendono aderirvi hanno facoltà di dimettersi nei trenta (30) giorni successivi alla relative comunicazioni.

Articolo 18
Diritti dei soci
Tutti i soci dell'associazione hanno diritto di:
a) fregiarsi dei distintivi sociali;
b) frequentare i locali dell'Associazione;
c) praticare le iniziative dell'Associazione usufruendo delle attrezzature sociali, a seconda della categoria associativa;
d) usufruire sull'imbarcazione del guidone sociale;
e) intervenire e discutere alle assemblee generali presentare proposte e/o reclami al consiglio direttivo e al collegio dei probiviri, secondo la categoria associativa;
f) partecipare con il proprio voto alle assemblee generali dell'associazione, eleggere il presidente, il consiglio direttivo, il collegio dei probiviri, essere eletti nelle stesse cariche, secondo la categoria associativa.

Articolo 19
Doveri dei Soci
I soci hanno il dovere di:
a) osservare lo statuto i regolamenti e le delibere degli organi sociali;
b) pagare le quote sociali o qualsiasi altra somma entro il termine stabilito dal regolamento interno;
c) non nuocere al decoro, agli interessi ed alla vita sociale dell'associazione;

Articolo 20
Organi sociali
Gli organi sociali dell'associazione sono costituiti da:
a) Assemblea dei soci;
b) Consiglio Direttivo;
c) Presidente;
d) Collegio dei probiviri.

Articolo 21
Assemblee ordinarie e straordinarie dei Soci
Le assemblee dei soci sono ordinarie e straordinarie.
L'assemblea ordinaria è convocata dal presidente o in sua assenza o impedimento dal vice presidente entro il mese di gennaio di ciascun anno per la relazione annuale dalle attività sociali, la presentazione dei bilanci, consuntivi e preventivi per la definizione delle quote sociali ed inoltre per l'elezione, ogni due anni, delle cariche sociali.
L'assemblea straordinaria può essere convocata dal presidente, su richiesta dal consiglio direttivo, dal collegio dei probiviri o da 1/4 dei soci aventi diritto al voto. I richiedenti dovranno esprimere per iscritto le materie da trattare che essi intendono presentare all'O.d.G. Inoltre la convocazione dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, avverrà secondo le modalità stabilite dallo statuto almeno 15 giorni prima della data stabilita per la riunione.

Articolo 22
Argomenti trattati dall'assemblea straordinaria
L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulle questioni di particolare importanza e gravità per la vita ed il funzionamento dell'associazione, sullo scioglimento dell'associazione.

Articolo 23
Validità dell'assemblea
Le assemblee ordinarie dei soci sono idonee a deliberare quando siano state regolarmente convocate e in prima (1^) convocazione siano presenti o rappresentati con deleghe autografe, almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto; trascorsa almeno un'ora da quella fissata per la prima (1^) convocazione, l'assemblea si intende riunita in 2^ convocazione ed idonea a deliberare qualunque sia il numero dei soci aventi diritto a voto intervenuti o rappresentati.
Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria, in prima e seconda convocazione sono valide soltanto se risultano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.
Per le deliberazioni inerenti le modifiche statutarie è richiesta la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

Articolo 24
Diritto di voto alle assemblee
Ogni socio avente diritto ha a disposizione un voto, purché in regola con il pagamento di ogni somma comunque dovuta all'associazione. Ogni socio avente diritto a voto può farsi rappresentare per delega scritta solo da un altro socio purché entrambi siano in regola con il versamento di ogni somma dovuta all'associazione.
Ogni socio votante non può ricevere più di due deleghe dai consoci.
Le elezioni delle cariche devono essere sempre effettuate con votazione segreta. Di ogni assemblea deve essere redatto un verbale a cura del segretario. Il verbale firmato dal presidente dell'assemblea e dal segretario, viene messo agli atti dell'associazione e ogni socio può prenderne visione.

Articolo 25
Validità delle deliberazioni dell'assemblea
Le delibere dell'assemblea vincolano tutti i soci salvo quanto previsto dall'Articolo 17.

Articolo 26
Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo ha il compito di realizzare gli scopi sociali secondo gli indirizzi stabiliti dall'assemblea.
In particolare, e senza che la seguente elencazione debba ritenersi limitativa, ha le seguenti attribuzioni, facoltà e funzioni:
a) redigere i regolamenti nel rispetto dei principi fondamentali dello statuto ed emanare qualsiasi normativa ritenuta opportuna per il buon funzionamento dell'associazione;
b) prendere tutte le deliberazioni occorrenti per l'amministrazione e conduzione dell'associazione;
c) redigere il conto consuntivo e il bilancio preventivo dell'associazione;
d) proporre all'assemblea le quote associative per le diverse categorie dei soci e fissarne le modalità di pagamento;
e) decidere in maniera insindacabile in merito all'accoglimento delle domande di ammissione all'associazione degli aspiranti soci;
f) può affidare incarichi specifici ad uno o più soci dell'associazione, definendone termini e modalità;
g) accoglie o respinge reclami presentati dai soci

Articolo 27
Elezioni del Presidente
Il presidente del Consiglio Direttivo è direttamente eletto dall'assemblea dei soci.

Articolo 28
Elezioni Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è eletto dall'assemblea dei soci, ed è composto da sette (7) membri, incluso il presidente.

Articolo 29
Incompatibilità con la carica di Presidente e Consigliere
Il Presidente ed i componenti del Consiglio Direttivo non devono avere interessi economici direttamente collegati agli scopi sociali; non devono far parte di consigli direttivi di altre associazioni od organizzazioni con scopi analoghi; non devono aver riportato condanne passate in giudicato per delitto doloso.

Articolo 30
Convocazioni e validità delle riunioni del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso, anche informale, con almeno 3 (tre) giorni di anticipo sulla data fissata per la riunione. Deve essere riunito almeno 4 (quattro) volte l'anno ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio Direttivo su richiesta scritta della maggioranza dei consiglieri.
La convocazione del Consiglio Direttivo deve essere corredata dall'elencazione delle materie da trattare all' O.d.G.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide purché sia presente la maggioranza dei consiglieri e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza dal Vice Presidente o dal Consigliere con maggior anzianità associativa.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

Articolo 31
Partecipazione alle riunioni del C.D. e decadenza dalla Carica di Presidente e Consigliere
Tutti i componenti del Consiglio Direttivo devono partecipare alle riunioni dello stesso.
Dopo tre assenze consecutive il Presidente o i Consiglieri decadono dalla carica e non sono rieleggibili per il mandato in corso, salvo disposizione unanime del C.D. stesso che si riserva di accettare eventuali giustificazioni.

Articolo 32
Sostituzione Presidente e Consiglieri
In caso di posto vacante per dimissioni, decadenza, o altri motivi del Presidente o dei Consiglieri, si procederà alla rielezione diretta da parte dell'Assemblea riunita in seduta Straordinaria.

Articolo 33
Funzioni del Presidente
Il Presidente rappresenta, anche agli effetti di legge, l'Associazione stessa, convoca il Consiglio Direttivo, ne presiede le adunanze e ne firma le deliberazioni, firma il preventivo ed il rendiconto annuale da presentare ai soci, dichiara aperte le Assemblee.
Articolo 34
Funzioni del Vice Presidente
Il Vice Presidente collabora con il Presidente nelle sue funzioni e lo sostituisce in caso di impedimento o di assenza.

Articolo 35
Funzioni del Segretario
Il segretario collabora con il Presidente, cura l'esecuzione delle deliberazioni del C.D., redige i verbali delle assemblee, ha funzioni amministrative.

Articolo 36
Funzioni del Tesoriere
Il Tesoriere sovrintende alla gestione ed alla conservazione del patrimonio sociale, incassa le quote sociali e proventi vari, provvede al pagamento delle spese dietro delibera del consiglio direttivo.

Articolo 37
Tenuta dei registri
I registri obbligatori sono: Registro dei verbali dell'Assemblea dei soci; Registro dei verbali delle riunioni del C.D.; Registro delle Deliberazioni del Presidente; Registro del protocollo della Corrispondenza; Libro Giornale-Mastro; Libro Soci; Libro Inventario.
Tutti i registri saranno tenuti nella sede sociale a disposizione di qualsiasi socio ne voglia prendere visione.
Articolo 38
Composizione e compiti del Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea dei soci, con le stesse incompatibilità previste per la carica di Consigliere e che in quel momento non ricoprano altre cariche social. Ha competenza nel giudicare le infrazioni commesse dai soci e comminare le relative sanzioni. Il dispositivo delle deliberazioni sarà comunicato agli interessati ed affisso nella sede sociale.
Contro le sanzioni comminate dal Collegio dei Probiviri può essere interposto appello al C.D. entro 15 giorni dalla data di comunicazione del dispositivo.
Le sanzioni previste sono:
Il richiamo scritto; La sospensione temporanea fino ad un anno; L'esclusione del socio dalla partecipazione a determinate attività sociali; la proposta, all'Assemblea dei soci, di radiazione.

Articolo 39
Modifiche allo Statuto
Le modificazioni al presente Statuto dovranno essere assunte dall'Assemblea Straordinaria con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e con il voto favorevole dei 3/4 dei votanti.

Articolo 40
Scioglimento dell'Associazione
L'Associazione può essere sciolta per valida deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci, appositamente riunita, previa richiesta scritta da parte di almeno 3/4 degli aventi diritto al voto, l'Assemblea é valida con la presenza dei 4/5 degli aventi diritto al voto sia in prima che in seconda convocazione. Per l'approvazione della suddetta proposta di scioglimento sono necessari almeno 2/3 dei voti validi.

Articolo 41
Norme di rinvio
Per tutto quanto non é contemplato nel presente Statuto valgono le norme delle leggi vigenti.